Guida in stato di ebbrezza…che fare?
Occorre distinguere le seguenti ipotesi:
art. 186 lett. a) del CdS: sanzione amministrativa per chi viene trovato con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l
art. 186 lett b) del CdS: tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. In tal caso, è possibile chiedere solo per una volta la possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità; ciò determina l’estinzione del reato
art. 186 lett. c) del CdS: tasso alcolemico compreso superiore a 1,5 g/l. In tal caso, è possibile chiedere, solo per una volta, di svolgere i lavori di pubblica utilità; ciò determina l’estinzione del reato. In caso di recidiva biennale o di incidente, si ha revoca della patente.
art. 187 del CdS: guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. In tal caso, è possibile chiedere, solo per una volta,di svolgere i lavori di pubblica utilità; ciò determina l’estinzione del reato. In caso di incidente, si ha revoca della patente. Se si è sottoposti all’esame delle urine, è possibile ottenere l’assoluzione: infatti l’ordinamento punisce chi guida sotto l’esame delle sostanze stupefacenti e non chi ha fatto in precedenza uso di sostanza stupefacenti. Maggior rigore invece per chi è sottoposto all’esame del sangue.